Il diritto all’oblio è quel diritto riconosciuto ai cittadini di eliminare notizie da Google. Al fine di poter esercitare tale diritto, è necessario presentare una richiesta al motore di ricerca e, in caso di rifiuto, è possibile presentare ricorso al Garante Privacy. Quest’ultimo, qualora vi siano i presupposti, provvederà a ribaltare la situazione ordinando al motore di ricerca di deindicizzare i contenuti oggetto del reclamo.
Rimuovere informazioni personali da Google: ecco il provvedimento n. 9853538 del Garante del 11 gennaio 2023
In relazione alla questione di rimuovere informazioni personali da Google, analizzeremo il provvedimento n. 9853538, emesso dal Garante Privacy in data 11 gennaio 2023.
La vicenda
In data 5 dicembre 2020, un cittadino ha chiesto al motore di ricerca Google LLC la rimozione di alcuni URL, associati al suo nominativo, collegati ad una vicenda giudiziaria nella quale è stato coinvolto alcuni anni prima. Egli riteneva non sussistesse l’interesse del pubblico alla relativa conoscibilità, tenuto conto del fatto che le vicende descritte si erano concluse da tempo.
In particolare, il reclamante ha lamentato un effetto negativo sulla sua reputazione personale e professionale, causata dalla reperibilità dei contenuti collegati ai predetti URL, in considerazione del lasso di tempo decorso dalla pubblicazione dei relativi articoli (2012) e della definizione giudiziaria della vicenda.
Una volta pervenuta la richiesta di deindicizzazione, Google LLC ha comunicato di non poterla accogliere in quanto i contenuti sono stati pubblicati in epoca recente (tra il 2011 ed il 2016) e sono riferiti a diversi procedimenti penali nei quali l’interessato è stato coinvolto e per i quali è stato condannato.
Il motore di ricerca, inoltre, ha specificato che nel 2015 e nel 2016 il reclamante è stato anche condannato a seguito di due differenti procedimenti penali alla pena della reclusione, della durata rispettivamente di quattro anni e otto mesi e due anni e quattro mesi, per i reati di detenzione, spaccio e traffico di droga. Questo è, dunque, il motivo per cui non è venuto meno l’interesse pubblico.
Il provvedimento del Garante Privacy
Una volta ricevuta la documentazione, il Garante Privacy ha richiesto all’interessato di fornire elementi ulteriori in merito all’esito dei procedimenti giudiziari nei quali è stato coinvolto. In data 11 novembre 2021, il reclamante ha inviato all’Autorità le informazioni richieste, con riferimento ai singoli procedimenti, dichiarando che le pene inflitte erano state scontate.
In alcuni casi, le pene erano state estinte tramite affidamento in prova ai servizi sociali il cui esito è stato, peraltro, positivo. Inoltre, producendo il certificato del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti non risulta attualmente alcuna iscrizione a suo carico.
Preso atto di tutta la documentazione, il Garante ha rilevato che le vicende giudiziarie nelle quali è stato coinvolto l’interessato, per fatti avvenuti negli anni 2011-2012, si sono concluse con la sentenza di condanna che lo stesso ha espiato, proprio come si può evincere dai certificati giudiziari prodotti.
Alla luce di quanto sopra descritto, il Garante Privacy ha ritenuto il reclamo fondato ed ha ordinato al motore di ricerca la deindicizzazione degli URL entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento.