Eliminare notizie da Google, leggi questo provvedimento del Garante

Uno degli elementi fondamentali su cui si basa il diritto all’oblio, inteso quest’ultimo come diritto di ciascuno cancellare notizie da Internet o notizie relative a fatti del passato, è il fattore temporale. È infatti possibile cancellare notizie dal web, soltanto nel caso in cui sia trascorso un considerevole lasso di tempo e la notizia non sia più di interesse pubblico.  A tal proposito si è espresso, ancora una volta, il Garante Privacy attraverso il provvedimento n. 9165117 del 26 settembre 2019.

La vicenda

Il 26 marzo 2019 un cittadino, rappresentato e difeso dai suoi legali, ha richiesto a Google LLC la rimozione di alcuni URL reperibili in associazione al suo nominativo e collegati ad articoli relativi ad un’indagine effettuata dalla magistratura contabile e penale per una truffa di 50 milioni di euro ai danni della UE, nell’ambito della quale il reclamante sarebbe stato destinatario della misura cautelare del sequestro di beni mobili e immobili.

In particolare, l’interessato ha segnalato che le indagini sono confluite in un procedimento penale davanti al Tribunale di Milano per i reati di truffa aggravata e associazione per delinquere e che lo stesso ha ordinato la restituzione dei beni precedentemente sottoposti a sequestro cautelare e, contestualmente, a seguito di patteggiamento, disposto la pena di un anno e 10 mesi di reclusione, con sospensione condizionale della medesima.

Il 3 maggio 2019 Google, in una nota, ha comunicato di non poter accogliere la richiesta del reclamante di rimuovere informazioni personali da Google, in quanto i fatti contestati risalgono al 2012 e che riguardano un procedimento giudiziario per reati gravi, motivo per cui non ci sono i presupposti per avvalersi del diritto all’oblio.

Il provvedimento del Garante

Una volta analizzata la documentazione, il Garante Privacy ha constatato che le notizie pubblicate negli articoli risultano non essere state aggiornate, in quanto non danno conto del fatto che il procedimento penale si è concluso con il patteggiamento di una sentenza di condanna nel 2012.

Secondo il Garante, il reclamo è stato ritenuto fondato dal momento che la reperibilità in rete di tali informazioni origina un impatto negativo all’interessato ed in misura del tutto sproporzionata rispetto all’interesse collettivo ad informarsi della vicenda.

Inoltre, l’Autorità ha rilevato che la permanente indicizzazione di tali URL sia idonea a vanificare del tutto gli effetti dei benefici concessi in sentenza con il patteggiamento e, in particolare, di quello della non menzione nel casellario giudiziale. Per leggere il testo integrale del provvedimento clicca qui.

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