Il diritto all’oblio, per quanto riguarda i motori di ricerca, si attua con il concetto di de-indicizzazione, in quanto non consente la cancellazione definitiva bensì rende il contenuto non direttamente accessibile dai motori di ricerca. In merito al caso Google e Google Spain c. Costeja, la Corte di Giustizia del 2014 ha stabilito che un cittadino può richiedere la cancellazione di uno o più collegamenti di pagine web contenuti i suoi dati personali, direttamente al fornitore di un motore di ricerca online. Questo diritto è stato, a sua volta, sancito nell’articolo 17 del GDPR. Per quanto riguarda il caso del 2019, che ha coinvolto la Google c. CNIL, la stessa Corte ha avuto modo di definire anche lo scopo territoriale del diritto alla de-indicizzazione, precisando l’articolo 17 del GDPR, ovvero che il gestore del motore di ricerca, una volta ricevuta la domanda di de-indicizzazione, è tenuto ad attuarla non in tutte le versioni del motore di ricerca ma soltanto a quelle corrispondenti agli Stati membri e, se necessario, insieme a delle misure che impediscano agli utenti di Internet di avere accesso alle informazioni di quel determinato soggetto. Successivamente a queste sentenze, il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) ha avviato le linee guida in merito ai criteri del diritto all’oblio. Queste linee guida hanno l’obiettivo di elencare tutti i motivi che possono condurre un interessato a richiedere la de-indicizzazione.
Quando si ha diritto alla cancellazione dall’elenco
Come abbiamo detto precedentemente, l’articolo 17 del GDPR determina che l’interessato ha il diritto di richiedere ed ottenere la cancellazione dei suoi dati personali, in alcuni casi. Ed è qui che entrano in gioco le linee guida dell’EDPB, in quanto offrono un’attenta analisi di queste basi giuridiche, chiarendo comunque che il soggetto interessato può richiedere la de-indicizzazione a un motore di ricerca, basandosi contemporaneamente su più di una base.
Ad esempio, può essere richiesta la de-indicizzazione perché si ritiene non più necessario il trattamento dei dati personali, ma allo stesso tempo perché si vuole esercitare il diritto di opporsi al trattamento, come previsto dall’articolo 21 del GDPR. Viene inoltre specificato dall’EDPB che, nel momento in cui una Autorità garante debba esprimersi in merito ad un reclamo che riguarda il rifiuto alla de-indicizzazione da parte di un motore di ricerca, la stessa Autorità dovrà anche tenere in considerazione la natura dei contenuti pubblicati. Come stabilito dal paragrafo 1a dell’articolo 17 del GDPR, un soggetto può richiedere la rimozione dei suoi dati dai risultati di ricerca, quando non si tratta più di dati necessari al fine del trattamento da parte del motore di ricerca stesso. Inoltre questa disposizione consente al soggetto anche di richiedere la cancellazione dall’elenco, dei suoi dati personali, quando le informazioni vengono riportate inesatte o non aggiornate, a causa del passare del tempo.