Diritto all’oblio su Google, leggi questo provvedimento del Garante

In data 12 maggio 2022 è stato emesso un nuovo provvedimento del Garante Privacy, in merito ad un reclamo presentato da parte di un cittadino, successivamente al rifiuto da parte di Google LLC, di rimuovere dal motore di ricerca una notizia che lo riguardava. Vediamo i fatti.

La vicenda

Il reclamante, in data 23 giugno 2020, ha presentato a Google la richiesta di cancellazione di alcuni URL collegati a pagine che riportavano una notizia del 2019 e relativa ad una sanzione disposta da un giudice londinese per “essere stato sorpreso a fotografare le gambe di una donna all’interno di un treno in transito“. Secondo il reclamante sono presenti tutti i presupposti per invocare il diritto all’oblio, in quanto la notizia in questione ha perso di attualità e non riguarda una persona che ricopre attualmente una posizione pubblica ed il perdurare dei contenuti sul motore di ricerca si pone in contrasto con i principi di correttezza del trattamento dei dati. Nonostante le due istanze presentate dal cittadino, Google ha rifiutato la richiesta di deindicizzazione, specificando i motivi in una nota del 21 aprile 2021. Secondo Google, non vi sono i presupposti per adottare alcun provvedimento in quanto le relative pagine web non risultano essere visualizzate tra i risultati di ricerca di Google associati al nome dell’interessato. Dei 6 URL presi in esame dopo la richiesta di deindicizzazione, il motore di ricerca ha specificato che, per quanto riguarda l’URL n. 4, la relativa pagina web non risulta essere visualizzata tra i risultati di ricerca di Google associati al nome del reclamante. Gli URL n. 1,5,6 risultano inaccessibili a Google LLC essendo necessaria una registrazione presso i relativi siti per poter accedere ai contenuti, mentre per gli URL n. 2 e 3 non è possibile aderire alla richiesta in quanto non sussistono i presupposti per invocare il diritto all’oblio. Tale motivazione è rappresentata dal fatto che si tratta di una vicenda giudiziaria che ha interessato il reclamante in epoca recente (2019) rispetto alla quale non risulta maturato il requisito del trascorrere del tempo ai fini del riconoscimento del diritto all’oblio e che sussiste tuttora l’interesse della collettività visto il ruolo ricoperto dal reclamante il quale, secondo quanto riportato negli articoli, ricopre il ruolo di dirigente responsabile delle risorse umane e dei servizi generali di una nota società.

La decisione del Garante Privacy

Con il provvedimento n. 9789593 il Garante Privacy ha ritenuto il reclamo infondato in quanto, oltre a tener conto dell’elemento costituito dal trascorrere del tempo, vanno considerati anche gli ulteriori criteri espressamente individuati attraverso le apposite “Linee Guida” adottate dall’European Data Protection Board (EDPB). Tale decisione è motivata dal fatto che gli articoli oggetto di contestazione si riferiscono ad una vicenda giudiziaria che ha coinvolto il reclamante nel 2019, in un reato configurato in diversi Paesi membri dell’Unione Europea inquadrabile nell’ambito della “molestia sessuale” e si tratta di informazioni rispetto alle quali non può dirsi del tutto venuto meno l’interesse pubblico.

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