Diritto all’oblio: sentenze Corte di Cassazione 2018

Diritto all’oblio: La Corte di Cassazione conferma l’orientamento consolidato nella giurisprudenza U.E.

Cass. Civ., Sez. I, ord. 20.03.2018, n. 6919

Ancora una volta la Suprema Corte di Cassazione interviene nella delicata questione dell’inquadramento del diritto all’oblio. Con l’ordinanza in commento gli Ermellini hanno delineato il concetto di oblio e i presupposti in presenza dei quali i cittadini europei hanno diritto ad invocarne l’operatività, sulla scorta delle pronunce registrate in materia dalla giurisprudenza europea.

La crescente domanda di protezione dei dati personali sul web attribuisce a tale pronuncia una grande rilevanza, in quanto con essa la Giurisprudenza di legittimità ha voluto evidenziare i parametri necessari ad individuare il giusto equilibrio tra “il diritto di cronaca, posto al servizio dell’interesse pubblico all’informazione, ed il diritto della persona a che certe vicende della propria vita, che non presentino più i caratteri dell’attualità, ovverosia che non siano piu’ suscettibili di soddisfare un interesse apprezzabile della collettività a conoscerle, non trovino più diffusione da parte dei media”.

A livello europeo, il diritto all’oblio ha ottenuto il suo primo riconoscimento giurisprudenziale con la pronuncia della Corte di Giustizia U.E. (Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Espanola de Protecciòn de Datos (AEPD) E Mario Costeja Gonzàles, C-131/12), nella quale sono stati delineati i confini del bilanciamento di cui sopra e, conseguentemente, del diritto alla rimozione dei suddetti dati dal web. Il trattamento dei dati personali su motori di ricerca in rete può -secondo la Corte U.E.- incidere sui diritti fondamentali dell’individuo di cui agli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza (attinenti, rispettivamente, al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale), in quanto attraverso l’utilizzo di un solo dato per l’esplorazione (si pensi al nome e cognome) è possibile ottenere sulla persona ricercata un complesso-più o meno- esaustivo di tutte le informazioni presenti in rete. Questa circostanza  richiede naturalmente una particolare cura dei dati personali degli interessati; pertanto, la Corte U.E. ha ritenuto che in presenza di determinati presupposti il diritto del singolo alla rimozione delle informazioni obsolete (ovvero che non risultino più attuali) debba prevalere sul diritto economico del motore di ricerca e, più genericamente, sull’interesse pubblico al mantenimento delle stesse sul web.

Alla luce di ciò, secondo la Corte U.E. l’interpretazione sistematica dei principi fondamentali della Carta di Nizza e degli artt. 12, lett. b), e 14, comma 1, lett. a), della Direttiva 95/46 (che disciplinano il diritto di accesso e di rimozione dei dati da parte dell’interessato) può ammettere un solo limite, ravvisabile ove “risultasse, per ragioni particolari, come il ruolo ricoperto da tale persona nella vita pubblica, che l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali e’ giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi” (C.G.U.E., Google Spain).

Muovendo da questo enunciato di diritto, la Suprema Corte di Cassazione ha così potuto decidere sulla questione di un noto personaggio pubblico italiano, il quale aveva citato in giudizio la R.A.I. Radiotelevisione Italiana S.p.a., chiedendo il risarcimento dei danni subiti per effetto della messa in onda -ad opera di una trasmissione dell’emittente- di un servizio TV risalente a 5 anni prima, e non andato a buon fine per il disappunto del cantante, in seguito ritrasmesso a distanza di anni. Giunto innanzi il giudizio di legittimità della Corte, il ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 Cost e art. 97 L. 633/41 per la pretesa lesione del diritto all’oblio.

Attraverso un excursus della giurisprudenza europea più rilevante in materia, gli Ermellini hanno ritenuto di condividere il citato orientamento -ormai consolidato- della Corte di Giustizia U.E., peraltro già applicato in diverse occasioni anche a livello nazionale. In particolare, la Corte ha richiamato due precedenti sue pronunce, entrambe concernenti i limiti di applicazione del diritto all’oblio ed il suo necessario contemperamento con il diritto di cronaca e l’interesse pubblico al mantenimento della notizia in rete.

In tali occasioni, la Corte di Cassazione ha ribadito come il diritto ad essere dimenticato sulla rete possa essere compresso solo qualora sussista un effettivo ed attuale interesse pubblico alla loro diffusione, così delimitando negativamente le ipotesi in cui gli editori siano autorizzati a mantenere dette informazioni sul web, subordinando detta conservazione alla presenza del predetto requisito di attualità ed opportunità (cfr. Cass. Civ. 26.06.2013, n. 16111; Cass. Civ. 05.04.2012, n. 5525).Applicando detti parametri al caso in esame, la Corte ha accolto il ricorso del cantautore, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello per decidere sulla questione alla luce dell’orientamento ivi fornito.

Da questa vicenda giudiziaria emerge la crescente rilevanza dei nuovi diritti connessi alle ultime tecnologie. La speranza è che con l’entrata in vigore il prossimo 25 maggio del Regolamento 16/679/UE (GDPR, General Data Protection Regulation) l’ordinamento italiano riesca ad adattarsi il più brevemente possibile al sistema europeo di gestione e tutela dei dati personali sul web.

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