In seguito alla sentenza Google Spain e inc. contro Agencia Española de protecciòn de datos (AEPD) e Mario Costeja Gonzàlez, è nato quello che oggi viene chiamato diritto all’oblio, ovvero il diritto di ciascun utente di richiedere la deindicizzazione di un risultato di ricerca associato al proprio nome da un motore di ricerca o di una determinata informazione personale da un sito web. I criteri presi in considerazione per determinare tali rimozioni sono stati decisi dal gruppo di lavoro dell’Articolo 29, un organismo consultivo indipendente formato da un rappresentante per ogni nazione europea partecipante, dal Garante europeo della protezione dei dati e da un rappresentante della Commissione Europea. Essi hanno stilato delle linee guida in merito alla cancellazione delle informazioni dai risultati dei motori di ricerca, di cui di seguito riassumiamo e riportiamo i principali.
Il primo criterio preso in considerazione per validare o meno una richiesta di cancellazione di dati personali è l’identificazione del diretto interessato: la richiesta viene infatti presa in considerazione solo se il risultato della ricerca concerne una persona fisica ed appare tra i risultati di ricerca solo in seguito alla digitazione del suo nome, soprannome o pseudonimo, qualsiasi termine di ricerca pertinente insomma che riporti in modo inevitabile all’identificazione del diretto interessato. Un altro criterio spesso al centro di dibattiti è l’appartenenza del diretto interessato alla vita pubblica: nel caso in cui egli sia una personalità pubblica o occupi un ruolo importante, infatti, interviene la difficile decisione sul trovare il giusto equilibrio tra il diritto pubblico ad accedere alle informazioni ed il diritto alla privacy e all’oblio del singolo individuo. Tali situazioni includono personalità quali politici, funzionari pubblici di alto livello, uomini di affari e membri delle professioni regolamentati che rivestono un ruolo nella vita pubblica e le cui informazioni riguardano quindi direttamente il pubblico, che ne è interessato.
Le linee guida dell’articolo 29 specificano inoltre che nel caso in cui l’interessato sia un minore, è più probabile che le autorità di protezione dei dati accettino la richiesta di cancellazione dei risultati personali, per il principio di “Interesse superiore del minore” che si trova anche nell’articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Altro parametro molto importante da tenere in considerazione per la valutazione di una richiesta di cancellazione è l’esattezza dei dati: vi è infatti molta differenza tra un dato veritiero, che corrisponde ai fatti, ed una semplice opinione di una persona e soprattutto in questo secondo caso o in caso di dati inesatti, è più probabile che venga data voce ad una richiesta di rimozione, in quanto si tratta di dati che contribuiscono a creare un’immagine ed una reputazione inesatta, incompleta, fuorviante o errata del singolo individuo. Oltre ad esatti, i dati personali in questione devono obbligatoriamente essere pertinenti, ovvero interessanti o meno per il grande pubblico in base a quando risalgono i dati, ed aggiornati, ovvero ragionevolmente attuali e non disponibili più a lungo di quanto necessario per le finalità del trattamento. La pertinenza verrà valutata dall’autorità di protezione in base a fattori quali il riferimento alla vita professionale dell’interessato, il riferimento a informazioni eccessive o considerabili indice di incitamento all’odio/diffamazione/oltraggio o reati analoghi che mettano a rischio l’interessato, la veridicità dei dati e la delicatezza delle informazioni. Infine, altri criteri fondamentali che vengono presi in considerazione durante questo tipo di valutazioni sono il luogo in cui è contenuta l’informazione, il consenso o meno dell’interessato alla pubblicazione volontaria o non di tale informazione, la pubblicazione a scopi giornalistici e l’obbligo giuridico da parte dell’editore di rendere pubblicamente disponibili i dati personali, soprattutto nel caso specifico in cui si tratti di un reato.