Grazie alla sentenza Costeja del 13 maggio 2014, in tutti i Paesi dell’Unione Europea è possibile, per ogni cittadino, appellarsi al diritto all’oblio. Il diritto all’oblio consiste nella possibilità che ha un soggetto di richiedere la cancellazione di alcune informazioni personali. In Italia, esistono delle linee guida stabilite dal Garante della Privacy ed oltre agli articoli 12 e 22 del regolamento interno, si basano anche sul regolamento UE inerente la protezione dei dati personali. Dalla sentenza del 2014, In Italia c’è più consapevolezza, da parte degli utenti del web, sulla possibilità di presentare un reclamo alle autorità di controllo, a seguito di un rifiuto di deindicizzazione da parte dei motori di ricerca. Secondo i criteri stabiliti da linee guida del Garante, se un soggetto ottiene la deindicizzazione di un contenuto, ciò deve comportare la sua cancellazione dall’elenco dei risultati. Inoltre, sempre secondo il Garante, vengono stabiliti i casi in cui è possibile chiedere la deindicizzazione e in quali, invece, non è possibile ottenerla. È possibile ottenere la deindicizzazione nel caso in cui i contenuti non sono più necessari o meglio, non più di interesse pubblico, rispetto alla data di pubblicazione, oppure nel caso in cui il soggetto abbia revocato il consenso al trattamento dei dati. Infatti, un soggetto ha la possibilità di richiedere il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, come stabilito dall’art.21 del RGPD.
Un soggetto può quindi presentare la richiesta di cancellazione dei propri dati per uno di questi motivi ma anche per più motivi. Come abbiamo anticipato, le linee guida del Garante della Privacy, stabiliscono anche i casi in cui viene meno il diritto all’oblio come, ad esempio, nel caso in cui il trattamento dei dati personali sia necessario per altri fini. Può risultare necessario per il diritto alla libertà di espressione e d’informazione o per l’adempimento di un obbligo legale o, ancora, per l’esecuzione di un determinato compito pubblico. Possono prevalere, inoltre, motivi di interesse pubblico in diversi settori, tipo quello di ricerca scientifica, storica, statistica o in quello della sanità pubblica e la cancellazione di tali contenuti potrebbe rendere impossibile il conseguimento degli obiettivi prefissati, per questo motivo la richiesta di deindicizzazione sarebbe declinata. Un ultimo caso in cui non ci si può appellare al diritto all’oblio, stabilito dal Garante, riguarda la difesa di un diritto in sede giudiziaria, come stabilito dal paragrafo 3 dell’articolo 17.
Cancellare notizie da internet
Il diritto all’oblio viene invocato da chi vuole cancellare notizie da internet attraverso la richiesta di rimozione che viene presentata Google in forza delle leggi europee sulla privacy. Google riceve la richiesta ma, nel caso di notizie di cronaca penale o di altre notizie di potenziale interesse pubblico, valuterà se rimuoverle o meno in base ad alcuni fattori indicati dalle Linee guida europee adottate per questo genere di decisioni.