Diritto all’Oblio, il Garante condanna Yahoo!

Nonostante il Diritto all’Oblio continui a creare molta confusione e conflitti d’interesse, la Legge parla chiaro: i dati personali possono essere rimossi, bloccati o sostituiti all’interno dei siti web. Il Trattamento dei dati personali spetta esclusivamente al proprio titolare, che può esercitare ogni suo diritto in materia. Il Diritto all’Oblio su Internet vuole dunque garantire la protezione dell’interessato, attraverso la cancellazione di un dato personale su un sito internet, al fine di proteggere l’individuo e di salvaguardare la sua web reputation. L’Istituzione che si prende carico della tutela di questi diritti è il Garante per la protezione dei dati personali, autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge sulla privacy (legge 31 dicembre 1996, n. 657) e disciplinata dal Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196) che ne definisce i compiti. Gli esempi di azione dell’Autorità garante per la tutela dei diritti personali, attraverso dei provvedimenti volti alla rimozione di dati personali da siti internet, non mancano, soprattutto in epoca recente.

Una delle ultime notizie, infatti, riguarda il Provvedimento n. 30 del 26 febbraio 2017, attraverso il quale il Garante della Privacy ha accolto il ricorso presentato da un cittadino italiano contro Yahoo! EMEA limited, società irlandese che fornisce il servizio Yahoo! Search agli utenti italiani. La richiesta dell’uomo era quella di rimuovere dai risultati di ricerca di Yahoo! Search la pagina di un sito americano, in cui erano riportate delle notizie relative a una disavventura giuridica dell’uomo negli Stati Uniti nel 2015. Queste notizie sono state denunciate come inesatte e obsolete, in quanto il reato commesso dall’uomo è stato, in seguito, derubricato in uno di minore gravità. Il sito in questione, infatti, riportava le notizie riguardanti la prima ipotesi di reato, senza fornire alcuna informazione sugli sviluppi successivi della vicenda.

L’uomo si era già rivolto a Yahoo! lamentando il danno e richiedendo la rimozione del sito in questione dai risultati di ricerca, senza ottenere alcun esito. A stabilire la competenza dell’Autorità italiana sul caso, sono la direttiva 95/46/CE dell’Unione Europea, le sentenze della Corte di Giustizia Europea “Google Spain” del 13 maggio 2014 e “Weltimmo” del 1 ottobre 2015, e la recente conferma di una sentenza del Tribunale di Milano relativa a un giudizio di opposizione di Yahoo! contro un precedente provvedimento del Garante. L’Autorità garante per la tutela dei dati personali, nell’accogliere il ricorso dell’uomo contro Yahoo!, si è pronunciata dichiarando l’illiceità della diffusione di informazioni inesatte e non aggiornate, in quanto in contrasto con la normativa nazionale e con quella europea. Ha inoltre ordinato a Yahoo! di rimuovere l’url della pagina web associata al nome e cognome dell’uomo dai propri risultati di ricerca.

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