È stato ordinato a Google, da parte del Garante per la privacy, di deindicizzare gli URL che riguardano un cittadino italiano dai risultati di ricerca, sia nelle versioni extraeuropee del famoso motore di ricerca, che nelle versioni europee. Nell’ordinanza è stato anche specificato che Google dovrà estendere l’attività di cancellazione in merito agli URL già indicizzati soltanto nella versione europea. Questo è quanto riguarda dal Garante, in un provvedimento del 21 dicembre 2017, in relazione alla tutela della privacy di un cittadino italiano residente negli Stati Uniti. Il soggetto aveva chiesto la deindicizzazione di vari URL sia europei che extraeuropei, che riportavano delle notizie offensive e diffamatorie nei suoi confronti. Inoltre, all’interno dei contenuti presenti in questi siti erano presenti anche notizie false riguardo il suo stato di salute e su presunti reati commessi durante l’attività di professore universitario.
L’interessato a quel punto chiese la deindicizzazione del suo nome da tutti gli URL, compresi quelli extraeuropei, ma non appena ne veniva rimosso uno, immediatamente ne venivano generati degli altri, contenenti le stesse informazioni lesive. Nella decisione presa in favore del cittadino italiano, il Garante ha stabilito che il cittadino italiano deve essere tutelato anche all’estero, ritenendo che la “perdurante reperibilità” su internet di questi contenuti inesatti ha causato un effetto negativo sulla sfera privata dell’interessato. Un effetto causato anche dalla circolazione di notizie non vere sul suo stato di salute ed assolutamente non in linea rispetto a quanto già disposto dal Codice privacy e dalle Linee guida dei Garanti europei sull’attuazione della sentenza Google Spain. I Garanti Europei, infatti, nelle Linee guida individuano il trattamento dei dati sulla salute come uno dei più importanti criteri che va preso in considerazione quando è necessario bilanciare il diritto all’oblio con il diritto all’informazione, soprattutto in relazione all’impatto che può avere sulla sfera privata del cittadino. Sempre in merito al bilanciamento tra i due diritti, è stato anche stabilito dai Garanti che va presa in considerazione la natura dei contenuti che sono oggetto di richiesta di rimozione, sottolineando che se si tratta di informazioni ritenute parte di campagne personali contro un soggetto, sotto forma di esternazioni negative o tramite commenti personali offensivi, la deindicizzazione dovrà essere giudicata favorevolmente in presenza di “risultati contenenti dati che sembrano avere natura oggettiva ma che sono, in realtà, inesatti, in termini reali”, soprattutto nel caso in cui “genera un’impressione inesatta, inadeguata o fuorviante rispetto alla persona interessata”.