Diritto all’oblio Google, un interessante provvedimento del Garante

Sul web ormai si può trovare ogni cosa ma non sempre tutto questo ha dei risvolti positivi, tanto che sempre più spesso molti utenti hanno la necessità di cancellare notizie dai motori di ricerca che ledono la propria immagine e reputazione personale. A volte basta una semplice richiesta ai motori di ricerca mentre in alcune circostanze è necessario fare ricorso al Garante per la Privacy. Il 26 novembre 2020 proprio L’Autorità Garante si è pronunciata in merito ad un ricorso presentato da un cittadino che aveva richiesto a Google LLC di eliminare alcuni URL collegati a notizie, ormai risalenti nel tempo, riguardanti una vicenda giudiziaria nella quale il medesimo è stato coinvolto in relazione ad illeciti connessi alla bancarotta di un noto gruppo imprenditoriale italiano. L’interessato, in particolare, riteneva che il perdurare di tali contenuti, riferiti a fatti avvenuti nel 2008, andavano a danneggiare la propria immagine personale e che, tenendo conto del tempo trascorso, sarebbe ormai decaduto l’interesse pubblico. Il reclamo in oggetto è un interessante elemento di valutazione dell’Autorità che deve esprimersi sulla richiesta presentata per cancellare notizie da Google.

La risposta di Google

Attraverso una nota del 23 luglio 2020 Google ha comunicato di aver disposto il blocco di alcuni URL, oggetto della richiesta, identificati dal n. 1 al n. 6, per i restanti URL, invece, di non poter aderire alla richiesta di cancellazione in quanto le pagine ad essi collegate non riguardano la vicenda giudiziaria nella quale il reclamante è stato coinvolto, ma riportano informazioni prettamente attinenti alla vita professionale del medesimo, riferendo del ruolo da lui ricoperto “presso la società di servizi finanziari UBS” e che, pertanto, vi sarebbe un interesse pubblico attuale ad averne conoscenza in considerazione del fatto che il reclamante svolge tuttora la professione indicata.

Il ricorso al Garante Privacy

L’interessato, dopo aver appreso il rifiuto da parte di Google di deindicizzare alcuni dei contenuti indicati predisponeva reclamo al Garante Privacy. L’Autorità rilevava, con il provvedimento n. 9522998, che i predetti contenuti differiscono da quelli costituenti l’oggetto principale delle richieste avanzate tramite l’atto di reclamo in quanto specificamente attinenti al profilo professionale dell’interessato. Secondo il Garante, le informazioni reperibili tramite il primo degli URL indicati risultano tuttora di interesse pubblico in quanto utili a definire l’attuale profilo professionale del reclamante definendo, pertanto, il reclamo infondato al predetto URL. Per i restanti URL, invece, il reclamo è stato ritenuto fondato in considerazione del lasso di tempo trascorso rispetto al verificarsi dei fatti oggetto della notizia rinvenibile attraverso l’interrogazione dei motori di ricerca, non appare prevalente l’interesse pubblico alla reperibilità della notizia, non potendosi considerare ancora attuale.

 

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