Il Garante Privacy italiano si è da poco espresso favorevolmente in merito allo schema di decreto legislativo per la riforma del processo penale, attuato con la Riforma Cartabia. L’Autorità ha però suggeriti anche maggiori garanzie, sia per i dati degli imputati che vengono trattati, sia per tutti gli altri individui coinvolti nei procedimenti penali.
Le novità della Riforma Cartabia in merito alla protezione dei dati personali
Attraverso il decreto sono state proposte diverse innovazioni che hanno un impatto molto importante in merito al trattamento dei dati personali come, ad esempio, sul tema della formazione, deposito, notificazione e comunicazione degli atti o sui temi in materia di registrazione audiovisive e alla partecipazione a distanza alle udienze. Sono state anche piuttosto rilevanti le implicazioni sulla privacy che regolano la disciplina della giustizia riparativa, al quale gli è stato anche assegnato un ruolo molto più centrale in merito al rispetto degli obblighi di riservatezza nell’attività di mediazione.
Il parere del Garante Privacy
Il Garante Privacy, nell’esprimere il suo parere, ha voluto comunque suggerire al Governo di attuare ulteriori tutele nel trattamento di tutti quei dati che vengono definiti “delicati”, tra tutti quelli giudiziari. Sempre secondo il Garante è opportuno anche rafforzare sia la sicurezza che l’affidabilità dei collegamenti telematici che sono previsti per la partecipazione alle udienze a distanza o durante la formazione degli atti giudiziari. Un occhio di riguardo dovrà essere posto anche sulle forme di notifica degli atti attraverso degli annunci pubblici su internet, sottraendole all’indicizzazione da parte di tutti i motori di ricerca indicando, però, il termine massimo della loro permanenza online. È stato specificato, inoltre, che anche le disposizioni attuative previste dal decreto siano sottoposte all’attenzione del Garante, in modo tale da conformare il contenuto in materia di protezione dei dati.
Infine, è stato proposto di introdurre anche delle tutele più incisive in difesa delle persone destinatarie di provvedimenti di proscioglimento o archiviazione, andando a definire due forme nuove di “diritto all’oblio“, in linea con il principio costituzionale della presunta innocenza. Per quanto riguarda la prima forma di oblio, andrà a garantire la preventiva deindicizzazione dei provvedimenti giudiziari, in modo tale da non fare apparire i nominativi di indagati o imputati durante le ricerche effettuate dagli utenti tramite i motori di ricerca; questo è il tipico caso di chi vuole cancellare notizie da Google. La seconda forma di oblio, invece, dovrà intervenire successivamente, consentendo ai soggetti coinvolti di richiedere la deindicizzazione dei propri dati personali contenuti del provvedimento.