Come Google elabora la richiesta di diritto all’oblio

Navigando in rete hai trovato ancora il tuo nome associato ad una spiacevole vicenda ormai lontana  nel tempo? Ti senti danneggiato dalla persistenza di questa notizia?  Oggi hai la facoltà di richiedere la rimozione di risultati di ricerca di alcuni dati sensibili  compilando l’apposito modulo presente sul sito Google con il quale presentare richiesta per cancellare notizie da internet.

In esso devi indicare informazioni sulla persona, sul contenuto da oscurare e i motivi della richiesta di oscuramento, il paese di provenienza, la URL che deve essere rimossa e la parola chiave  utilizzata per la ricerca. Dovrai poi allegare un documento di identità del soggetto interessato e  firmare digitalmente il modulo. 

Presta particolare attenzione alla compilazione esatta del form ai fini della sua accettazione. La decisione sull’accoglimento della richiesta spetterà al personale di Google LLC che esaminerà  caso per caso, sulla base della popolarità del sito e sulla gravità del contenuto da eliminare, quelle  più meritevoli di attenzione. Ricorda che, nel caso di accoglimento della richiesta, le URL indicate  saranno ancora disponibili sul web, ma verranno rese meno visibili mediante le ricerche generiche e le pagine verranno rimosse soltanto dai risultati relativi a query contenenti il nome della persona. Come sai la rete è un archivio virtuale di dati: qualsiasi contenuto condiviso diventa di pubblico  dominio e, come tale, non viene mai “dimenticato”. Da qui la nascita di eventuali problemi di  reputazione on line o di persistenza di informazioni che possono danneggiarti sia professionalmente  che personalmente. 

Come specificato dalla Corte di Giustizia prima e dalla Cassazione poi, il diritto all’oblio consiste  nel legittimo interesse di ciascuno a non rimanere esposto senza limiti di tempo alle conseguenze  negative di una rappresentazione di sé non più attuale. 

Sulle richieste Google decide bilanciando il diritto di cronaca (art. 21 Costituzione) con il diritto  all’oblio (Regolamento UE n. 2016/679), posto che esso sussiste quando non vi sia più  un’apprezzabile utilità sociale ad informare il pubblico, ovvero la notizia sia diventata “falsa” in  quanto non aggiornata o, infine, quando l’esposizione dei fatti non sia stata commisurata all’esigenza  informativa ed abbia arrecato un vulnus alla dignità dell’interessato. Ciò sempre che l’interesse alla  conoscenza non derivi, però, dal ruolo pubblico della persona cui la notizia inerisce o dalla  particolare rilevanza della stessa: in questi casi, infatti, nonostante il decorso di un lasso temporale  significativo, il diritto all’oblio potrebbe risultare soccombente rispetto al diritto di cronaca,  consentendo la reiterata pubblicazione della notizia, ancorché non più attuale.

Articolo scritto da Chiara Scatozza

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