La Corte di Giustizia dell’unione Europea torna ad esprimersi sul diritto alla cancellazione dei dati personali dal web e sull’eventuale richiesta di risarcimento danni per diffamazione. Infatti, con la sentenza depositata il 17 ottobre nella causa C-194/16, la Corte Giustizia Europea ha stabilito che la persona può rivolgersi all’Autorità Garante nel caso di notizie diffamatorie sul web. Il reato di diffamazione è costituito nel momento in cui la persona viene offesa dinanzi a più persone, come nel caso del web che riesce a raggiungerne milioni, senza un fondamento preciso. Tale episodio si è verificato recentemente a danno di un personaggio milanese accusato, senza prove di omicidio. Nel dettaglio, la Suprema Corte di Cassazione ha condannato per diffamazione un giornalista che aveva riportato all’interno del suo libro contro i movimenti di estrema destra, una notizia di un blog in merito ad un personaggio neofascista milanese accusato ingiustamente di omicidio. Il giornalista è stato condannato per aver riportato una notizia senza aver compiuto le necessarie verifiche che testimoniassero la veridicità della notizia copiata. In difesa di ciò, il giornalista ha dichiarato di aver preso una notizia che sul web era stata diffusa da almeno una decina di siti e che non essendo mai stata smentita, poteva risultare come veritiera.
Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto in ultimo grado di giudizio di dover condannare tale giornalista per reato di diffamazione e come è stato osservato: “’imputato si accontentò di quel che ‘aveva fatto gioco’, e che, a prescindere da come egli fosse aduso regolarsi, non poteva comunque intendersi sufficiente per fondare un suo ragionevole affidamento sulla rispondenza al vero della notizia”. Inoltre, continua la Suprema Corte: “Si trattava infatti di svolgere accertamenti di estrema facilità su un episodio di cui, ove si fosse verificato realmente, sarebbero rimasti giocoforza plurimi riscontri sulle pagine di cronaca dei quotidiani, anche con riguardo alle scansioni successive delle indagini e del processo che avrebbe dovuto derivarne”.
Pertanto è bene riconoscere quali siano le notizie reali, affinché si possa evitare di soccombere nel fenomeno delle fake news che rappresentano, come nel caso sopracitato, un notevole danno in termini di reputazione dell’immagine lavorativa e personale. Inoltre, per il soggetto che compie tale gesto, è riscontrabile un reato di diffamazione per aver divulgato ingiustamente una notizia non vera ai danni di una persona. La diffamazione a mezzo web rappresenta un reato che viene punito con l’aggravante di cui all’art. 595, comma 3, che in quanto la notizia diffusa è in grado di raggiungere un indefinito numero di destinatari. Per tale motivo, la capacità di diffusione della notizia a mezzo Internet prevede un più severo trattamento penale.