Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (G.P.D.P.) nella riunione tenuta in data 30 aprile 2020 si è espresso nel merito in materia di cancellazione delle notizie da internet, in particolare sull’eliminazione delle notizie da Google. Il ricorrente ha presentato reclamo nei confronti di Google LLC, con il quale ha chiesto la cancellazione dei risultati di ricerca Google reperibili in associazione al proprio nome e cognome di 47 URL rinvianti ad articoli relativi a una vicenda giudiziaria risalente al giugno 2012 ed avente ad oggetto il suo coinvolgimento in un procedimento penale per riciclaggio relativo ad ingenti somme di denaro ricevute dal ricorrente, conclusosi nel 2015 con decreto di archiviazione. La reclamante in particolare ha sostenuto che la notizia fosse ormai obsoleta in quanto risalente ad 8 anni prima ritenendo pienamente soddisfatta l’esigenza di cronaca giornalistica rispetto al diritto di essere dimenticati. Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento sarebbe pertanto invocabile il diritto all’oblio e più precisamente il diritto a non essere ricordata per fatti oggetto di cronaca, che in passato furono già ampiamente diffusi e che ad oggi provocano un grave danno alla persona ed alla sua reputazione. Il motivo principale posto a fondamento del reclamo presentato al Garante risiede inoltre nel decreto di archiviazione del procedimento penale per infondatezza della notizia di reato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Milano in data 23 marzo 2015. La reclamante inviava in data 10 marzo 2020 al Titolare del Trattamento Google, una richiesta di deindicizzazione avente ad oggetto gli URL in questione che la società ha rigettato ritenendo la notizia non imprecisa né obsoleta. In Nota del 08 maggio 2020 l’Autorità ha chiesto al Titolare del Trattamento di fornire riscontro in ordine a quanto rappresentato nell’atto di reclamo e di comunicare alla reclamante di far conoscere se avesse intenzione di adeguarsi.
Google con Nota del 28 maggio 2020 comunica quanto segue: relativamente agli URL indicati nella propria memoria di risposta nel primo elenco (da n. 1 a n. 29), alla luce dei nuovi elementi e documenti forniti con il reclamo in esame, di aver deciso di bloccarli dalle versioni europee dei risultati di ricerca di Google, per le query correlate al nome della reclamante; relativamente agli URL indicati nel secondo elenco (da n. 1 a n. 15) di non poter aderire alla richiesta di deindicizzazione, in quanto essi riportano informazioni diverse rispetto alla vicenda giudiziaria conclusasi con l’archiviazione. Altri URL rimandano ad articoli che riferiscono di dichiarazioni della reclamante in merito alla richiesta di detenzione domiciliare del marito XX. Altri riferiscono del ruolo dell’interessata nell’ambito della fondazione dedita alla gestione della biblioteca del senatore XX. Per tali URL, pertanto, Google ha ritenuto di dover escludere la sussistenza di un diritto all’oblio per: evidente mancanza del requisito del trascorrere del tempo, in quanto le notizie risalgono ad un periodo compreso tra il 2016 e il 2018; ruolo pubblico della reclamante, per effetto della professione svolta e della esposizione mediatica; natura giornalistica dei contenuti in questione, relativi a notizie riportate in organi di stampa di rilevanza nazionale; in merito agli url in oggetto, non avendo individuato in essi il nome del reclamante, di avere in corso di adozione misure manuali finalizzate ad impedire il posizionamento degli stessi tra i risultati di ricerca reperibili in corrispondenza del nome dell’interessata; relativamente all’ultimo URL che al momento esso non viene restituito dal motore di ricerca Google a fronte di ricerche effettuate a partire dal nominativo della reclamante e di non potere pertanto prendere alcun provvedimento al riguardo. Ai sensi dell’art. 57 par. 1, lett. f), del Regolamento, IL GARANTE: conformemente a quanto sostenuto da Google, le notizie riportate fanno riferimento a fatti diversi dalla vicenda giudiziaria conclusasi nel 2015; è riscontrabile un persistente interesse pubblico relativamente ai contenuti in questione, in quanto si tratta di notizie riportate in organi di stampa di rilevanza nazionale relative ai rapporti trai due soggetti, su cui la reclamante risulta aver rilasciato, anche di recente, interviste e pubbliche dichiarazioni; con riguardo agli URL indicati nel primo elenco (da n. 1 a n. 29) della memoria di risposta di Google e con riguardo agli ultimi tre Url indicati nella medesima memoria, di quanto affermato dal titolare del trattamento, e, pertanto, non ritiene, nel caso di specie, che ricorrano gli estremi per l’adozione di ulteriori provvedimenti; dichiara il reclamo infondato con riguardo agli URL indicati nel secondo elenco (da n. 1 a n. 15) della memoria di Google.
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