I dati personali di milioni di utenti in rete sono quotidianamente oggetto di trattamento da parte dei siti ai quali vengono consegnate – forse con troppa leggerezza – le nostre informazioni più riservate. Ma cosa succede quando vogliamo cancellare i dati personali da internet?
Innanzitutto, occorre distinguere tra le informazioni diffuse perchè condivise dagli stessi utenti (si pensi, ad esempio, ai dati richiesti per completare le procedure di registrazione online) da quelle pubblicate, al contrario, da soggetti terzi perchè relative a vicende giudiziarie o, comunque, di cronaca. Mentre nel primo caso sarà sufficiente – salvo casi particolari – rivolgersi al Webmaster del sito per chiedere la cancellazione del proprio account, nella seconda ipotesi il Diritto alla reputazione ed al decoro personale dovrà essere valutato alla stregua del Diritto di cronaca, anch’esso meritevole di tutela perchè espressione del diritto alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantito e tutelato.
In quest’ottica deve pertanto essere elaborata una recentissima sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (C.E.D.U.), nella quale i Giudici hanno individuato i criteri da adottare per la valutazione, caso per caso, del giusto equilibrio tra il Diritto all’oblio ed il Diritto di cronaca, tra di loro naturalmente opposti e contrari. Investita della questione da una coppia di cittadini tedeschi, condannati per reati gravi (tra cui quello di omicidio) diversi anni fa, ai danni di una persona al tempo molto famosa, la Corte E.D.U. ha dovuto affrontare il delicato problema del riconoscimento del diritto all’oblio (adesso espressamente riconosciuto nell’art. 17 Regolamento UE/679/2016, cosiddetto G.D.P.R., General Data Protection Regulation) nelle ipotesi in cui i dati personali di un determinato – o determinabile – soggetto siano trattati nell’ambito dell’esercizio della professione giornalistica. In particolare, è stato chiesto ai Giudici di decidere sulla legittimità del rifiuto dell’Autorità giudiziaria nazionale di concedere la rimozione delle notizie riguardanti i delitti commessi dai due richiedenti, in quanto – a detta dei due istanti – il trascorrere del tempo avrebbe determinato il venir meno dell’interesse alla conoscibilità dei fatti narrati negli articoli contestati riconoscendo così che era possibile cancellare notizie da Google.
Tenendo a mente che si trattava di fatti attinenti alla morte di una persona, la C.E.D.U. ha dato ragione all’Autorità nazionale, ritenendo che in ipotesi tanto gravi, quanto l’uccisione di un essere umano, debba ritenersi comunque sussistente un interesse della collettività ad essere informata su dette notizie. La Corte ha altresì aggiunto che il trascorrere del tempo può rilevare quando i fatti narrati in un articolo di giornale abbiano perso qualsiasi rilevanza, non dovendo più dette informazioni obbedire a prevalenti esigenze di cronaca ed informazione.
Alla luce di ciò, il cittadino che voglia cancellare notizie personali da Google o riguardanti vicende giudiziarie passate, per non incorrere nell’ostacolo del diritto di cronaca, non dovrà rivolgersi al quotidiano o alla testata giornalistica che ha reso pubblica la notizia: questi dovrà direttamente chiedere al motore di ricerca che le notizie correlate al suo nome vengano rimosse dai risultati ad esso collegati. Così facendo il giudizio di valutazione ai fini del Diritto all’Oblio sarà molto più favorevole per il singolo utente, dovendo questi dimostrare solo l’assenza di un attuale interessa alla permanenza in rete della notizia ed il carattere obsoleto delle informazioni in essa contenute.