Cancellare Notizie dal web: leggi questo provvedimento del Garante

Uno degli elementi fondamentali su cui si basa il diritto all’oblio, inteso quest’ultimo come diritto di ciascuno alla rimozione contenuti obsoleti Google, relativi a fatti del passato, è il fattore temporale. È infatti possibile cancellare notizie dal Web e cancellare notizie da Internet, soltanto nel caso in cui sia trascorso un considerevole lasso di tempo e la notizia non sia più di interesse pubblico.

Anche la Corte di Cassazione a riguardo, è più volte intervenuta in merito, sottolineando l’importanza del bilanciamento degli interessi in gioco tra cui quello alla riservatezza, da parte degli interessati, e quello di cronaca e informazione giornalistica, da parte della collettività, evidenziando l’importanza dell’interesse pubblico sui fatti di cronaca. A tal proposito si è espresso, ancora una volta, il Garante Privacy attraverso il provvedimento n. 9232567 del 4 dicembre 2019.

La vicenda

Il 13 maggio 2019 un cittadino, rappresentato e difeso dai suoi legali, ha richiesto a Google LLC la rimozione di due URL reperibili in associazione al suo nominativo e collegati ad un articolo, pubblicato su un sito inglese di cui non sarebbe noto il titolare, riportanti informazioni ritenute per lui pregiudizievoli. Il 25 giugno 2019, il motore di ricerca comunicò all’interessato di non poter accogliere la richiesta di deindicizzazione in quanto le informazioni riportate sono connesse ad una vicenda giudiziaria molto recente in cui il medesimo è stato coinvolto con riguardo a fatti avvenuti nel 2017 ed in relazione ai quali è stato condannato per il reato di stalking. Inoltre, essendo le informazioni di natura giornalistica, rientrano nell’interesse pubblico alla conoscibilità delle stesse.

Il provvedimento del Garante

Una volta analizzata la documentazione, il Garante Privacy ha constatato che gli URL per i quali è stata richiesta la rimozione risultano collegati ad un articolo giornalistico dell’ottobre 2018, dove veniva riportata la condanna, per atti persecutori, nel quale allo stesso reclamante sia stata imposta la misura restrittiva del divieto di avvicinamento alla vittima per i cinque anni successivi alla pronuncia. In merito all’istanza di rimozione degli URL, il Garante ha specificato che, ai fini di una corretta valutazione della richiesta, occorre tenere conto dei presupposti per ritenere legittimo il diritto all’oblio come, ad esempio, il fattore temporale. In virtù della gravità del reato e del breve lasso di tempo trascorso, il Garante Privacy ha dichiarato che l’interesse pubblico non può esser venuto meno, motivo per cui il reclamo è stato ritenuto infondato.