Uno dei ruoli chiavi per cancellare le notizie dal web è svolto dal Garante Privacy che, sempre più spesso, si trova ad emanare provvedimenti per decidere le sorti delle richieste di diritto all’oblio presentate dagli utenti. Utenti che, spesso, esprimono il desiderio di rimuovere informazioni personali da Google. Ma come si fa a cancellare una notizia da Google? A tal proposito è utile approfondire il provvedimento n. 9698107 del 27 maggio 2021. Vediamo di cosa si tratta.
La vicenda
In data 4 marzo 2020 un cittadino ha chiesto a Google LLC la rimozione, dai risultati di ricerca reperibili attraverso il suo nominativo, di alcuni URL collegati ad una vicenda di dissesto economico di importanti istituti bancari e finanziari connesse all’attività svolta da una società di intermediazione gestita dall’interessato. Secondo il cittadino non vi sarebbe più alcun interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda in quanto avvenuta nel 2016 e non rivestendo il medesimo alcun ruolo pubblico.
La risposta di Google ed il provvedimento del Garante
Con una nota del 1 luglio 2020 Google comunicò di non poter accogliere la richiesta di rimozione degli URL in quanto gli articoli riportano notizie di cronaca pubblicate nel corso del 2016 da testate giornalistiche internazionali, motivo per cui deve ritenersi tuttora sussistente l’interesse del pubblico a conoscere tali informazioni in quanto contenute in articoli di recente pubblicazione e connesse all’attuale professione svolta dal cittadino che, secondo quanto affermato dal medesimo nell’atto di reclamo, ricopre l’incarico di direttore amministrativo-finanziario.
Il Garante Privacy al fine di valutare la corretta applicazione del diritto all’oblio, ha rilevato che i contenuti reperibili tramite gli URL indicati sono collegati ad una vicenda recente riguardante ingenti perdite economiche subite da importanti banche d’investimento per effetto dell’attività svolta da una società di trading gestita dal reclamante. In base alla documentazione raccolta, l’interesse pubblico alla conoscibilità della vicenda deve pertanto ritenersi sussistente, soprattutto in virtù dell’attuale posizione ricoperta dall’interessato che, secondo quanto comunicato dal medesimo, svolge attualmente la propria attività nel settore della gestione del risparmio, dunque un’attività professionale collegata al settore dell’intermediazione finanziaria.
L’Autorità Garante ha anche rilevato che alcuni URL (indicati con il n. 5 ed il n. 7) risultano accessibili nella loro versione integrale ai soli titolari di specifico abbonamento, ma contengono dati sufficienti a consentire un inquadramento della vicenda. In base alla documentazione raccolta ed in merito a quanto precedentemente rilevato, il Garante Privacy italiano ha ritenuto fondato il reclamo per quanto riguarda gli URL indicati con il n. 5 ed il n. 7 mentre, per i restanti URL, è stato ritenuto infondato.