Per le testate giornalistiche l’obbligo di cancellare dati o aggiornare le notizie scatta soltanto dopo aver ricevuto una richiesta scritta da parte degli interessati. È così che si è espressa la Corte di Cassazione in merito al diritto all’oblio, più precisamente relativamente alla questione di cancellare notizie da Internet, attraverso la sentenza n. 6806 del 7 marzo 2023.
Quest’ultima ha cristallizzato il principio per il quale le testate giornalistiche hanno l’obbligo di aggiornare le vicende giudiziarie scritte negli articoli solo su richiesta dell’interessato. Tale decisione è motivata dal fatto che non è possibile gravare sulle testate l’onere di aggiornamento rispetto a vicende di cui si è scritto magari tantissimi anni prima.
La vicenda
La vicenda riguarda un cittadino che è stato condannato per reati riconducibili allo spaccio di stupefacenti. Quest’ultimo, per ragioni di riservatezza, si era poi trasferito in un’altra città. Tuttavia, la notizia del suo arresto è rimasta visibile all’interno di un sito di una testata online creandogli non poco imbarazzo e causando l’interruzione del rapporto affettivo con la sua attuale compagna.
Per queste motivazioni si rivolse alla testata, chiedendo di eliminare notizie da internet, oltre al risarcimento del danno. La testata, in merito alla prima richiesta, si attivò immediatamente per la rimozione dell’articolo ma non ritenendo di dover risarcire alcun danno. Il cittadino, non contento della decisione, si è rivolto all’Autorità Giudiziaria.
I chiarimenti della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul ricorso, ha ribadito quanto già stabilito in altre recenti sentenze: le testate giornalistiche non possono essere obbligate a rimuovere o aggiornare le notizie che, con il passare del tempo, perdono i principi di attualità ed interesse. Il gestore del sito non ha alcun obbligo di cancellare le notizie in quanto sarebbe troppo gravoso l’onere per le testate, che si troverebbero costrette a seguire per anni ogni vicenda giudiziaria.
La Corte di Cassazione ha quindi stabilito che “in tema di trattamento dei dati personali e di diritto all’oblio, anche nel regime precedente al Regolamento UE 27.4.2016 n. 679 (GDPR), applicabile ratione temporis, il gestore di un sito web non è tenuto a provvedere, a seconda dei casi, alla cancellazione, alla deindicizzazione o all’aggiornamento di un articolo di stampa, a suo tempo legittimamente pubblicato, ancorché relativo a fatti risalenti nel tempo, in difetto di richiesta dell’interessato che è la sola a far scaturire in capo al gestore l’obbligo di provvedere senza indugio“.
Sarebbe eccessivamente gravoso imporre alle testate l’obbligo di controllare e, di conseguenza, aggiornare di continuo le informazioni all’interno degli articoli, anche in virtù del fatto che le vicende, a distanza di anni, potrebbero perdere rilevanza. La testata giornalistica, pertanto, rimane responsabile del mancato aggiornamento o della mancata rimozione, che però dovrà essere tempestivo solo a seguito della richiesta dell’interessato.