Cancellare Notizie da Google: Ultime Sentenze

Diritto all’Oblio e ultime sentenze per cancellare notizie da Google. Il Garante della Privacy: cancellare notizie da Google non è un diritto di tutti.  Con il nuovo Regolamento UE/679/2016 il Diritto all’oblio e la cancellazione di informazioni personali dai motori di ricerca ha acquisito un posto di primaria importanza nel panorama della protezione dei dati personali, divenendo uno degli strumenti più utili per la tutela della propria privacy e, in generale, della reputazione pubblica sul web.

Coniato per la prima volta dai Giudici della Corte di giustizia europea (nella ormai famosissima Causa Costeja contro Google Spain), il Diritto ad essere dimenticati dalla rete permette al privato cittadino, i cui dati personali siano presenti sul web (in un sito specifico e/o tra i risultati di ricerca correlati al suo nominativo), di chiedere e ottenere la rimozione degli stessi qualora non vi sia un interesse pubblico, attuale e contrario, al loro mantenimento su internet.

Il Legislatore europeo ha poi previsto l’inserimento di una disposizione ad hoc nel nuovo Regolamento UE/679/2016 (di seguito in forma abbreviata nell’acronimo inglese G.D.P.R., General Data Protection Regulation) con il preciso intento di disciplinare in modo compiuto il Diritto allOblio; a norma dell’art. 17 G.D.P.R., infatti, l’interessato ha diritto a chiedere la rimozione dei dati che lo riguardano al Titolare del trattamento nominato del sito internet intimato, sul quale grava l’obbligo di cancellare i dati personali senza ingiustificato ritardo qualora ricorrano i presupposti previsti dalla stessa norma. In particolare, la domanda di cancellazione dovrà essere accolta quando il trattamento dei dati personali non appare più necessario rispetto alle finalità che ne hanno giustificato la raccolta, quando l’interessato (n.b. colui dei cui dati personali si tratta) non ha prestato il consenso al loro trattamento o, in un momento successivo, quando questo è stato revocato o, ancora, quando il trattamento delle informazioni personali è avvenuto in violazione delle disposizioni dettate in materia dal combinato disposto del G.D.P.R. e del D.Lgs. 101/2018 (Decreto di adeguamento del Codice Privacy al Regolamento UE).

In presenza di uno di questi presupposti il Diritto alla rimozione dei dati personali dal web può essere legittimamente esercitato da chi ne abbia interesse; tuttavia, perchè la domanda di cancellazione possa essere vittoriosamente accolta, è necessario che non vi sia un interesse pubblico, contrario e prevalente, che osti alla cancellazione delle informazioni private del privato richiedente.

In particolare, un articolo di giornale o un blog o, più in generale, un sito web sono possono legittimamente trattare i dati personali di un soggetto qualora vi sia un reale interesse della comunità al loro mantenimento in rete: ad esempio, nel caso di informazioni relative ad un personaggio pubblico (esponente politico o personalità aventi cariche importanti a livello statale) o ad una vicenda che abbia avuto grande risonanza pubblica (si pensi a scoop giornalistici o a casi con grande clamore mediatico) i soggetti dei cui dati si tratta non potranno invocare il Diritto all’oblio. In queste ipotesi, infatti, all’esito di un giudizio comparativo tra diritto di cronaca e diritto alla tutela della privacy del singolo deve ritenersi prevalente l’interesse della collettività ad essere informata su questioni aventi una rilevanza sociale, politica e, in generale, mediatica. Per cancellare notizie negative da Google è importante definire quali sono i fattori previsti dalla Legge ed avviare la procedura.

Il necessario bilanciamento tra singolo utente e collettività non deve però essere inteso quale limite insuperabile al Diritto all’oblio. Quando le informazioni personali sono obsolete (in quanto è passato molto tempo da quando esse sono state rese note), inesatte e/o errate o, ancora, non aggiornate (si pensi alle notizie di cronaca giudiziaria che non tengono conto delle successive vicende processuali), il cittadino avrà sempre diritto alla cancellazione dei dati che lo riguardano.

A tal proposito, è interessante richiamare l’orientamento espresso in alcune pronunce dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali (in seguito “il Garante”), invocata per decidere su questioni attinenti la corretta applicazione del Diritto alla cancellazione alla luce del G.D.P.R. e del nuovo Codice della Privacy (come modificato da D.Lgs. 101/2018).

In un importante provvedimento, il Garante è stato chiamato a valutare il bilanciamento tra il diritto di cronaca e il diritto a non ricomparire in televisione; la vicenda tratta di una signora che, ripresa dalle telecamere presenti nel corso di un processo penale (nel quale non era parte processuale ma solo una conoscente di uno degli imputati), ormai diversi anni fa, a distanza di lungo tempo ha appreso che dette immagini erano state mandate nuovamente in onda durante un programma televisivo nazionale. Per effetto di tale accaduto, la signora aveva adito il Garante chiedendo la rimozione di dette immagini – ed il contestuale divieto di ulteriore messa in onda –  sulla base della capacità lesiva della loro trasmissione ai danni della sua immagine e della sua reputazione. Con provvedimento del 7 luglio 2015 (doc. web 1148642) il Garante si è pronunciato in favore delle istanze della signora, imponendo il divieto di ulteriore diffusione delle immagini; alla base della decisione dell’Autorità vi è la considerazione del carattere obsoleto delle immagini, della loro non rilevanza ai fini del procedimento giudiziario nel quale erano state ottenute e della diretta riconoscibilità della signora, del tutto estranea ai fatti oggetto del processo.

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