Al giorno d’oggi, possiamo tutelare la nostra reputazione online grazie al diritto all’oblio, che prevede di cancellare notizie da Google o dagli altri motori di ricerca o, in alternativa, la loro deindicizzazione. I criteri secondo il quale è possibile appellarsi al diritto all’oblio sono diversi e, nel caso in cui i contenuti dovessero riguardare dei crimini, vicende giudiziarie o condanne ancora in corso, la decisione se rimuovere o meno un contenuto diventa più complicata.
Provvedimenti del Garante della Privacy
A tal proposito, oggi vi parleremo di alcuni recenti provvedimenti del Garante Privacy italiano.
Provvedimento del 26 ottobre 2017
Nel provvedimento del 26 ottobre 2017 è stata richiesta la rimozione dal web di un articolo collegato ad una vicenda giudiziaria che vedeva coinvolto il reclamante, con l’obiettivo di cancellare notizie da Internet.
Secondo i legali del cittadino, la richiesta è motivata dal fatto che il procedimento giudiziario attivato nei suoi confronti si è poi concluso con un decreto di archiviazione da parte del giudice per le indagini preliminari “per infondatezza della notizia di reato“.
Nonostante la richiesta fosse stata accolta da Google, i legali hanno dovuto scrivere nuovamente al motore di ricerca in quanto alcuni URL non risultavano bloccati correttamente. Il riferimento era a quelli delle versioni extraeuropee di Google.
Il caso, finito nei tavoli del Garante, si è concluso con l’accoglimento della richiesta da parte del reclamante, in virtù del fatto che il cittadino, attualmente, risiede all’estero. Per questo motivo, stando alla pronucia del Garante, occorre estendere l’attività di rimozione degli URL anche alle versioni extraeuropee del motore di ricerca.
Provvedimento del 15 ottobre 2020
Nel provvedimento del 15 ottobre, il Garante Privacy si è espresso in merito alla richiesta di un cittadino che si è visto rifiutare da Google la richiesta di deindicizzazione di contenuti. Questi erano collegati ad indagini penali, relative a presunte irregolarità amministrative nella percezione di finanziamenti pubblici da parte di imprese gestite da soggetti diversi ed alle quali lo stesso reclamante sarebbe rimasto estraneo.
In particolar modo, il reclamante ha lamentato che la perdurante reperibilità online di queste informazioni gli ha causato un notevole danno d’immagine, sia personale che professionale. Inoltre, ha anche documentato come non sia mai stato sottoposto ad alcuna indagine penale connessa ai fatti riportati.
Sul fronte amministrativo, l’intera vicenda è stata definita disponendo l’annullamento dei decreti di revoca dei finanziamenti ed il ritiro dei contenziosi nel frattempo instaurati. Una volta pervenuta la richiesta di deindicizzazione, Google LLC ha comunicato di non poter aderire. Icontenuti reperibili attraverso gli URL oggetto di richiesta di rimozione risalgono ad epoca recente.
Essi fanno riferimento a fatti avvenuti tra il 2010 ed il 2012 e riguardano l’interessato nel suo ruolo di gestore di società avente rapporti commerciali con un imprenditore finito agli arresti domiciliari per corruzione.
In questo caso, il Garante Privacy ha dichiarato che la perdurante reperibilità di tali informazioni in associazione al nominativo del reclamante non risulta più giustificata da un interesse pubblico attuale. Pertanto il reclamo è stato ritenuto fondato. Il Garante, dunque, ha ordinato a Google di rimuovere i contenuti entro 20 giorni dalla ricezione del provvedimento.