Cancellare Notizie da Google: il Ruolo dell’Archivio

Con la nascita del diritto all’oblio a partire dalla sentenza di Google Spain del 2014, rimane tuttavia il costante dibattito su quale sia il giusto equilibrio tra il diritto alla privacy e all’oblio del singolo individuo, che è interessato alla protezione della propria web reputation e dei propri dati personali, e il diritto all’informazione e alla conservazione dei dati a scopo storico-giornalistico, soprattutto da parte di quelle testate giornalistiche online che hanno come obiettivo principale del loro lavoro proprio quello di rendere pubbliche tali notizie, anche personali. 

Il giusto compromesso tra queste due sfere, pubblica e privata, sembra si sia raggiunto con la deindicizzazione dei contenuti personali: nel momento in cui un utente ritiene infatti che un proprio dato personale non debba apparire tra i risultati di ricerca associati al proprio nome, perché trattasi ormai di un contenuto obsoleto, incorretto, inappropriato, non aggiornato o esagerato, non sempre la rimozione totale di tale contenuto dal web è la soluzione migliore per tutti. In quest’ultimo caso, infatti, non sarebbero tutelati il diritto all’informazione ed alla conservazione di dati con scopo storico-giornalistico della testata online. Il giusto compromesso sarebbe quindi la deindicizzazione di tali informazioni: il contenuto, in questo modo, non sarebbe completamente rimosso dal web e verrebbe così preservato il lavoro di ricerca e di informazione svolto dalla testata giornalistica, ma allo stesso tempo non apparirebbe tra i risultati di ricerca associati al nome dell’interessato, in modo da proteggere contemporaneamente la sua reputazione e non identificarlo con tali fatti personali. In questo equilibrio, quindi, svolgono un importante ruolo gli archivi di tali siti web, poiché rimangono gli unici luoghi fisici dove è possibile trovare l’informazione in questione, ormai deindicizzata e quindi non più disponibile nel motore di ricerca al momento dell’inserimento del nome dell’interessato. 

A tal proposito, la Corte di Cassazione si è espressa con l’ordinanza n.7559/2020, prima sez. civile, con la quale ha approfondito proprio la tematica del diritto all’oblio con approfondimento sull’equilibrio tra l’archiviazione online di articoli giornalistici per finalità storiche e l’esigenza di contestualizzare ed aggiornare correttamente le relative informazioni. Nello specifico, tale ordinanza si riferiva ad un caso in cui l’interessato non era soddisfatto della sola deindicizzazione di un articolo relativo ad un proprio congiunto, la cui immagine e reputazione erano lese da  tale informazione fuorviante ed il quale pretendeva quindi la totale rimozione di quell’articolo dal web, quindi anche dall’archivio storico del giornale coinvolto. Dopo un’attenta ed approfondita analisi della giurisprudenza in materia, la Suprema Corte ha però respinto il ricorso dell’interessato ed ha ritenuto più che valida la decisione presa dal tribunale territoriale (in questo caso, il tribunale milanese), poiché ha correttamente bilanciato con i suoi provvedimenti il diritto del singolo e quelli della collettività. La decisione presa dal tribunale territoriale, conforme poi con quella della Suprema Corte, si è infatti assicurato di far deindicizzare il contenuto, non più accessibile sui comuni motori di ricerca, e contemporaneamente far aggiornare i dati al titolare del sito. In questo modo, si è raggiunta una misura di protezione del singolo ponderata ed efficace, caratteristiche non altrettanto vere nel caso in cui si fosse deciso per una rimozione totale dall’archivio storico-informatico. Quest’ultima decisione sarebbe stata infatti eccessiva e penalizzante, per niente conforme al punto di equilibrio sopra citato e soprattutto non violando le norme di legge in merito alle cautele correttamente adottate e volte alla deindicizzazione della notizia dai siti generalisti. 

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