Il 13 maggio 2021 è stato emesso un nuovo provvedimento del Garante a seguito di un reclamo presentato da un soggetto, con il quale chiedeva a Google di deindicizzare alcuni link, associati al suo nominativo, collegati ad una vicenda giudiziaria che lo vedeva coinvolto e per il quale venne inizialmente indagato e sottoposto agli arresti domiciliari, successivamente revocati.
La vicenda
L’interessato, in particolare, definiva i contenuti degli articoli pregiudizievoli nei suoi confronti, in quanto riferiti al suo arresto senza però dare alcun rilievo ai fatti avvenuti successivamente, ovvero alla revoca della misura cautelare e che, nell’attesa della conclusione del procedimento penale, si era dimesso dalla funzione svolta all’interno della società. Sempre secondo il richiedente, le informazioni reperibili dalle ricerche Google erano inesatte, in quanto dalla loro lettura si desumeva che fosse stato rinviato a giudizio per contraffazione di monete false. Google, nonostante quanto ritenuto dal reclamante, dichiarava di non poter provvedere alla dei deindicizzazione di alcuni URL, in quanto riportavano articoli e video riguardanti degli arresti, tra i quali anche quello dell’interessato, in relazione a gravi reati collegati anche al suo ruolo professionale e risalenti ad un’epoca recente (2017) e per i quali il procedimento penale non era ancora concluso. Google, inoltre, asseriva che il nominativo del reclamante non veniva individuato all’interno degli URL indicati e di aver già adottato tutte le misure necessarie per evitare il posizionamento tra i risultati di ricerca associati al suo nominativo.
Il provvedimento del Garante
Il Garante Privacy, tramite il provvedimento n. 9691052, rigettò il reclamo del richiedente in quanto gli URL presi in esame erano collegati ad articoli che riguardavano una vicenda nella quale l’interessato era coinvolto ed il procedimento penale era tuttora pendente, motivo per cui non può essere richiamato il diritto all’oblio. Infatti, la maggior parte degli articoli cercavano di ricostruire il ruolo, all’interno della società, di ogni persona coinvolta nella vicenda, compreso il reclamante, e per le quali era stato emesso un rinvio a giudizio. Richiamando la senza del 24 settembre 2019 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il Garante affermava anche la necessità di adottare il giusto bilanciamento tra il diritto della persona ed il diritto della collettività ad essere informata. Per il caso preso in esame dal Garante, infatti, la vicenda giudiziaria era ancora recente e soprattutto non conclusa e, nonostante gli articoli che venivano contestati dal reclamante facessero riferimento a delle fasi precedenti del procedimento penale, il diritto all’oblio non può essere richiamato. Clicca qui per saperne di più su come cancellare notizie da internet.