Cancellare dati penali, leggi il provvedimento del Garante

Al giorno d’oggi possiamo tutelare la nostra reputazione online grazie al diritto all’oblio, che prevede la rimozione di contenuti dal web o la loro deindicizzazione sui motori di ricerca. I criteri secondo il quale è possibile appellarsi al diritto all’oblio sono diversi e, nel caso in cui i contenuti dovessero riguardare dei crimini, vicende giudiziarie o condanne ancora in corso, la decisione se rimuovere o meno un contenuto diventa più complicata. Oltre al diritto all’oblio, anche il diritto alla privacy prevede che le informazioni dei cittadini devono essere trattate soltanto con il loro consenso in caso di necessità. Ma fino a dove si spinge il diritto all’oblio? È previsto anche per cancellare dati penali? Scopriamolo insieme!

Cosa dice la legge

Giuridicamente parlando, in merito al diritto di rimozione dei dati penali, la legge ci dice che va presa in considerazione, per prima cosa, l’informatica a livello giudiziario. Questo perché si tratta di uno strumento di fondamentale importanza sia per la polizia che per i tribunali, in quanto basano il loro lavoro sulla raccolta, valutazione e correlazione delle informazioni personali per le attività di prevenzione oltre che quelle di repressione della criminalità. L’art. 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali, infatti, va a definire come banca dati qualsiasi complesso organizzato di dati personali che viene poi suddiviso in uno e più siti. Per dati giudiziari, invece, si intendono i dati personali volti a rivelare i provvedimenti presenti nel proprio casellario giudiziale.

Il diritto all’oblio collegato alla rimozione di dati penali

Quando parliamo di diritto all’oblio è bene ricordare che si intende quel diritto di un cittadino a non rimanere esposto a causa della reiterata pubblicazione di una notizia che può ledere la sua reputazione online. Questo diritto può essere collegato anche alla rimozione di dati penali? Purtroppo non è così, in quanto è stato stabilito, dal nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, che sono autorizzati i compiti di analisi, classificazione e valutazione delle informazioni i dati personali forniti dalla polizia e che possono essere trattati da tribunali giudiziari per la sicurezza pubblica, la tutela dell’ordine e le attività di prevenzione e repressione della criminalità. È per questo motivo che tali informazioni possono continuare ad essere acquisite, senza che possa essere richiamato il diritto all’oblio da parte dei cittadini interessati. Il cittadino può, nel caso, soltanto richiedere l’aggiornamento di dati non corretti, anche se il loro utilizzo avviene soltanto nella fase delle indagini e non in quello di dibattimento. A tal proposito si è anche espresso il Garante Privacy, che ha confermato l’impossibilità di cancellare i dati penali con il diritto all’oblio, attraverso il provvedimento n. 9742485 del 16 dicembre 2021. Se vuoi leggere il testo integrale del provvedimento clicca qui.

 

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