Le esigenze di tutela che scaturiscono da un utilizzo indiscriminato dei dati personali hanno pressoché obbligato i Legislatori dei diversi Stati membri a predisporre un sistema di norme che potesse garantire il rispetto della riservatezza dei singoli, pur proteggendo il diritto della pubblica comunità ad essere informata sui fatti di cronaca più rilevanti. A livello europeo, il primo intervento in tal senso è individuabile nella ormai storica sentenza Google Spain, dove i Giudici della Corte di Giustizia U.E. hanno per la prima volta individuato il concetto di “diritto all’oblio”, fornendone una definizione chiara e scevra da possibili dubbi interpretativi (cfr. Google Spain SL e Google Inc. contro Agencia Espanola de Protecciòn de Datos (AEPD) E Mario Costeja Gonzàles, C-131/12).
In particolare, il merito dei Giudici europei è stato quello di identificare il percorso logico necessario per determinare il giusto equilibrio tra l’interesse del singolo ad ottenere la cancellazione dal web delle informazioni ad esso direttamente riconducibili ed il contrario interesse pubblico a conoscere i fatti che lo riguardano (unitamente all’interesse economico -secondario- del motore di ricerca che pubblica dette informazioni).
Il trattamento dei dati personali sui motori di ricerca in rete -secondo la Corte U.E.- può incidere fortemente sui diritti fondamentali dell’individuo sanciti ex multis dagli artt. 7 e 8 della Carta di Nizza (attinenti, rispettivamente, al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale) e, pertanto, è fondamentale contemperare le esigenze derivanti dal diritto di cronaca con la necessaria tutela della reputazione del singolo.
In virtù di tale equilibrio la Corte U.E. ha ritenuto che il diritto del singolo alla rimozione delle informazioni obsolete (ovvero che non siano più attuali nè autorizzate) debba sempre prevalere sull’interesse della collettività al loro mantenimento sul web e, in subordine, sull’interesse economico del motore di ricerca. Questo principio di diritto trova una sola eccezione, qualora il soggetto che richieda la cancellazione delle informazioni presenti sulla rete rivesta un ruolo pubblico o avente una rilevanza pubblica; in tali casi, secondo la Corte “l’ingerenza nei suoi diritti fondamentali e’ giustificata dall’interesse preponderante del pubblico suddetto ad avere accesso, in virtù dell’inclusione summenzionata, all’informazione di cui trattasi” (C.G.U.E., Google Spain).
Il Diritto all’oblio di matrice giurisprudenziale così delineato ha recentemente ottenuto anche un importante riconoscimento normativo: con il Regolamento 16/679/UE (GDPR, Generale Data Protection Regulation), che entrerà in vigore in tutti gli Stati membri dal prossimo 25 maggio, il diritto ad essere dimenticati dai motori di ricerca sarà finalmente riconosciuto e tutelato per legge, arricchendo così il complesso degli strumenti di tutela posti a disposizione dei singoli in materia di protezione dei dati personali. In definitiva, il diritto all’oblio può essere definito come il diritto della persona fisica ad ottenere la cancellazione, l’indicizzazione e la memorizzazione dei dati personali -e delle informazioni ad essi connesse- dai motori di ricerca.